Il Garante Privacy ha pubblicato nuove Linee Guida sui sistemi di tracciamento contenuti
nelle e-mail, con particolare riferimento all’utilizzo dei cosiddetti tracking pixel.
nelle e-mail, con particolare riferimento all’utilizzo dei cosiddetti tracking pixel.
Cosa sono i pixel di tracciamento?
Si tratta di piccole immagini invisibili inserite nei messaggi di posta elettronica che
consentono di rilevare informazioni quali l’apertura dell’e-mail, la data e l’ora di apertura e le
interazioni dell'utente. In alcuni casi, questi strumenti possono inoltre raccogliere dati tecnici,
tra cui l’indirizzo IP e le informazioni relative a dispositivo utilizzato. Il tema interessa tutte le
organizzazioni che inviano newsletter, comunicazioni promozionali o effettuano campagne
DEM (Direct E-mail Marketing), anche tramite piattaforme esterne come Mailchimp, Brevo,
HubSpot, ActiveCampaign e strumenti analoghi.
consentono di rilevare informazioni quali l’apertura dell’e-mail, la data e l’ora di apertura e le
interazioni dell'utente. In alcuni casi, questi strumenti possono inoltre raccogliere dati tecnici,
tra cui l’indirizzo IP e le informazioni relative a dispositivo utilizzato. Il tema interessa tutte le
organizzazioni che inviano newsletter, comunicazioni promozionali o effettuano campagne
DEM (Direct E-mail Marketing), anche tramite piattaforme esterne come Mailchimp, Brevo,
HubSpot, ActiveCampaign e strumenti analoghi.
Quali sono gli obblighi previsti dal provvedimento?
Le Linee Guida precisano che l’utilizzo dei tracking pixel non può essere considerato un
aspetto meramente tecnico o marginale, poiché il tracciamento avviene spesso in modo
occulto, in violazione del principio di trasparenza e correttezza. Pertanto, i soggetti che
utilizzano questi strumenti devono fornire un’informativa chiara, raccogliere, ove necessario,
il consenso prima di attivare il tracciamento e consentire la disattivazione del solo
tracciamento, senza che tale scelta comporti la rinuncia alla ricezione delle comunicazioni.
Per le nuove iscrizioni, il consenso dovrebbe essere raccolto già in fase di registrazione (ad
esempio tramite form dedicato). Per le newsletter già attive, invece, è previsto un periodo
transitorio: gli utenti dovranno essere informati al primo invio utile e dovrà essere
implementato un meccanismo semplice per gestire la revoca del consenso al tracciamento.
Non tutti gli utilizzi dei pixel richiedono il consenso dell'utente. Le Linee Guida prevedono
alcune deroghe, ad esempio in caso di utilizzo per analisi in forma aggregata e anonima per
finalità statistiche, per specifiche esigenze di sicurezza nei processi di autenticazione o per
determinate comunicazioni istituzionali o di servizio che il titolare abbia l’obbligo giuridico di
inviare. Tali eccezioni devono essere valutate con attenzione anche sul piano tecnico.
aspetto meramente tecnico o marginale, poiché il tracciamento avviene spesso in modo
occulto, in violazione del principio di trasparenza e correttezza. Pertanto, i soggetti che
utilizzano questi strumenti devono fornire un’informativa chiara, raccogliere, ove necessario,
il consenso prima di attivare il tracciamento e consentire la disattivazione del solo
tracciamento, senza che tale scelta comporti la rinuncia alla ricezione delle comunicazioni.
Per le nuove iscrizioni, il consenso dovrebbe essere raccolto già in fase di registrazione (ad
esempio tramite form dedicato). Per le newsletter già attive, invece, è previsto un periodo
transitorio: gli utenti dovranno essere informati al primo invio utile e dovrà essere
implementato un meccanismo semplice per gestire la revoca del consenso al tracciamento.
Non tutti gli utilizzi dei pixel richiedono il consenso dell'utente. Le Linee Guida prevedono
alcune deroghe, ad esempio in caso di utilizzo per analisi in forma aggregata e anonima per
finalità statistiche, per specifiche esigenze di sicurezza nei processi di autenticazione o per
determinate comunicazioni istituzionali o di servizio che il titolare abbia l’obbligo giuridico di
inviare. Tali eccezioni devono essere valutate con attenzione anche sul piano tecnico.
Quando è previsto il termine per adeguarsi?
Il termine per adeguarsi è ottobre 2026, ma si suggerisce di avviare fin da subito l’analisi delle
funzionalità e delle configurazioni dei sistemi attualmente in uso, verificando in particolare:
se i pixel sono attivi, quali dati raccolgono, se il tracciamento è riconducibile al singolo
destinatario e se la piattaforma prevede una modalità di gestione specifica del consenso al
tracciamento.
A seconda dell’esito di questa analisi, l’organizzazione potrà valutare le seguenti soluzioni:
mantenere il tracciamento individuale, configurare la piattaforma per raccogliere solo dati
statistici aggregati oppure disattivare del tutto il tracciamento.
funzionalità e delle configurazioni dei sistemi attualmente in uso, verificando in particolare:
se i pixel sono attivi, quali dati raccolgono, se il tracciamento è riconducibile al singolo
destinatario e se la piattaforma prevede una modalità di gestione specifica del consenso al
tracciamento.
A seconda dell’esito di questa analisi, l’organizzazione potrà valutare le seguenti soluzioni:
mantenere il tracciamento individuale, configurare la piattaforma per raccogliere solo dati
statistici aggregati oppure disattivare del tutto il tracciamento.


